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T.U. 13/01/2006

Art. 143 (Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici) (art. 19, commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 3, l. n. 109 del 1994; art. 87, comma 2, d.p.r. n. 554 del 1999) 1 Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. 2 Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l’oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario. 3 La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. 4 Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico – finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara. 5 A titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicate nel programma di cui all’articolo 128. Si applica l’articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12. 6 La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni. 7 L’offerta e il contratto devono contenere il piano economico – finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione.

8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico – finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico – finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente. 8 Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l’alea economico – finanziaria della gestione dell’opera. 9 Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all’esame e all’approvazione dei progetti di loro competenza, senza diritto di voto. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 10 Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo 32, lettere

b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali. Relazione all’articolo 143 Viene riprodotto il contenuto dell’articolo 19, commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 3, l. n. 109 del 1994, con alcuni adeguamenti lessicali e con alcune modifiche sostanziali. I commi da 1 a 5 riproducono il comma 2 dell’art. 19, l. n. 109 del 1994. Il comma 7 riproduce l’ultimo periodo dell’art. 19, comma 2 bis, l. n. 109 del 1994, coordinandolo con l’art. 87, comma 2, d.p.r. n. 554 del 1999 (quest’ultima norma va pertanto abrogata). Il comma 8 riproduce fedelmente l’art. 19, comma 2 bis, l. n. 109 del 1994, tranne l’ultimo periodo, riprodotto nel comma 7. Giova ricordare che tale norma è applicabile anche alle concessioni di servizi (v. art. 30, comma 6, che rinvia all’art. 143, comma 7): invero, l’art. 3, comma 8, l. n. 415 del 1998 estende espressamente alle concessioni di servizi, nei limiti della compatibilità, l’art. 19, comma 2 bis, l. n. 109 del 1994. I commi 9, 10, 11, riproducono, rispettivamente, i commi 2 ter, 2 quater e 3, l. n. 109 del 1994. Tuttavia al comma 10, nel riprodurre l’art. 19, comma 2 quater, non è stata più prevista la società di progetto come soggetto partecipante alla conferenza di servizi, perché la partecipazione della società di progetto alla conferenza di servizi è stata ora codificata nell’art. 14 quinquies, l. n. 241 del 1990, aggiunto dalla l. n. 15 del 2005. Sembra corretto, anche alla luce dell’art. 14 quinquies, confermare la soluzione della norma qui in commento, che resta valida pure nel vigore dell’art. 14, comma 5, come novellato:  - il concessionario partecipa alla conferenza di servizi, senza diritto di voto;  - il concessionario, anche se indice la conferenza di servizi, non ha diritto di voto, che spetta sempre  al concedente.  Il comma 11 non menziona più i provveditorati regionali opere pubbliche, sostituiti dai SIIT (d.p.r.   n. 184/2004). La codificazione del presente articolo comporta l’abrogazione dell’articolo 87, comma 2, d.p.r. n. 554 del 1999. Sezione II – Affidamento delle concessioni di lavori pubblici

Art. 144 (Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici) (art. 58, direttiva 2004/18; art. 20, l. n. 109 del 1994; art. 84, d.p.r. n. 554 del 1999) 1 Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 2 Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota l’intenzione di affidare la concessione. 3 I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all’allegato IX B e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18. 4 Alla pubblicità dei bandi si applica l’articolo 66. Relazione all’articolo 144 Viene recepito l’art. 58, direttiva 2004/18, dal quale si desume che per l’affidamento delle concessioni occorre sempre una procedura previo bando. L’art. 58 della direttiva rinvia alla disciplina generale in tema di pubblicità del bando, e lo stesso fa l’articolo in commento. La previsione come unico criterio di aggiudicazione di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (già codificato dall’art. 20, l. n. 109 del 1994 e dall’art. 84, d.p.r. n. 554 del 1999), non vuole essere una limitazione della libertà delle stazioni appaltanti, ma risponde ad un criterio logico, apparendo il criterio del prezzo più basso intrinsecamente incompatibile con la complessità della concessione di lavori pubblici. Il puntuale recepimento, nel presente articolo, della direttiva, comporta il superamento dell’art. 20, l. n. 109 del 1994, che da un lato vietava il ricorso alla trattativa privata per l’affidamento delle concessioni, e dall’altro lato imponeva l’utilizzo solo del criterio della licitazione privata. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. E’ anche superato l’art. 84, comma 1, d.p.r. n. 554 del 1999, avente identico contenuto. Deve essere abrogato pure l’articolo 84, comma 2, in tema di termini e forme di pubblicità del bando per le concessioni. V. anche relazione all’articolo 142. La codificazione del presente articolo comporta l’abrogazione dell’art. 84, d.p.r. n. 554 del 1999.

Art. 145 (Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte) (art. 59, direttiva 2004/18; art. 84, comma 2, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. Ai termini per la presentazione delle candidature e delle offerte si applica l’articolo 70, con esclusione del comma 9 e del comma 11. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione non può, in ogni caso, essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salva l’applicazione dell’articolo 70, comma 8. Relazione all’articolo 145 Viene recepito l’articolo 59, direttiva 2004/18, secondo cui il termine per le candidature, nelle concessioni, non può essere inferiore a 52 giorni, salva la riduzione di sette giorni nel caso di trasmissione elettronica del bando, e salva la regola sul prolungamento dei termini quando capitolato e documenti non sono stati forniti in tempo utile. La codificazione di tale articolo comporta la abrogazione dell’art. 84, comma 2, d.p.r. n. 554 del 1999, in tema di termini per le candidature e per le offerte.

Art. 146 (Obblighi e facoltà del concessionario in relazione all’affidamento a terzi di una parte dei lavori) (art. 60, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3, l. n. 109 del 1994)

1. Fatto salvo quanto dispone l’articolo 147, la stazione appaltante può: a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale; b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi. Relazione all’articolo 146 Viene recepito l’articolo 60, direttiva 2004/18, sostanzialmente conforme alla direttiva precedente (art. 3, comma 2, direttiva 93/37), già recepita nell’ordinamento italiano (v. articolo 2, comma 3, l. n. 109 del 1994) .

Art. 147 (Affidamento al concessionario di lavori complementari) (art. 61, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3, ultimo periodo, l. n. 109 del 1994) 1 Possono essere affidati in via diretta, senza l’osservanza delle procedure previste dal presente codice, i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l’esecuzione dell’opera descritta, a condizione che l’affidamento avvenga a favore dell’operatore economico che esegue l’opera, nelle seguenti ipotesi:

 

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